Cerca
Close this search box.
cila

CILA: cos’è? Editabile, quando serve, integrazione e costo

CILA, un acronimo che indica la Comunicazione di inizio lavori asseverata. Dopo l’ultima comunicazione tra 2016 e 2017, possiamo dire che tutti gli interventi in precedenza soggetti a permessi di costruzione, adesso sono riconosciuti come lavori che richiedono una più semplice CILA. Importante è differenziare SCIA e CILA, come vedremo più avanti. Questo vale anche, per esempio, per tutti i lavori di frazionamento e di accorpamento delle unità immobiliari. Questo tipo di comunicazione richiede l’intervento di un professionista tecnico, che possa compilare i moduli necessari e supervisionare il lavoro. In seguito, i lavori edilizi possono partire immediatamente e non sono previsti oneri da versare al Comune in cui è previsto l’intervento.

cila

Come abbiamo già sottolineato, esiste una vera e propria normativa che disciplina la CILA, cioè l’art. 6 bis e il D. Lgs. n. 222/2016 all’art. 3 del Testo Unico Edilizia. Le norme riconosciute dalla legge richiedono una attenzione elevata, se non si segue la procedura corretta aumenta il rischio di sanzioni economiche. A questo serve il ruolo di un professionista, non a caso, anche per stilare il PSC, Piano Sicurezza e Coordinamento. In generale, possiamo dire che la Comunicazione di inizio lavori è necessaria per interventi edili straordinari, che non vanno a modificare la struttura dell’edificio in questione. Vediamo più nei dettagli cos’è, quando serve, il costo e la pratica di integrazione.

CILA: cos’è?

La CILA è un documento volto a comunicare l’inizio di lavori edili straordinari che non vanno a modificare la struttura originale dell’edificio, deve infatti essere presentato presso gli uffici comunali di competenza. Possiamo dire che rientra nel concetto di liberalizzazione delle attività private, proprio perchè accorcia le tempistiche di inizio dei lavori. Inoltre, è bene segnalare che la CILA ha carattere residuale. Questo perchè, per espressa previsione legislativa, è utilizzabile per dare inizio a interventi non riconducibili a quelli di cui agli artt. 6, 10 e 22 TUE (edilizia libera, opere subordinate a permesso di costruire, interventi sottoposti a SCIA).

Come funziona?

Come abbiamo già detto, la compilazione della CILA deve essere affidata a un tecnico abilitato. Mentre poi, direttamente l’interessato, trasmette al Comune l’elaborato progettuale relativo all’intervento da eseguire. La comunicazione serve soprattutto per attestare, sotto la responsabilità del tecnico, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi. Inoltre, il lavoro edile deve essere compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico, che non interessano parti strutturali dell’edificio.

cila

La CIL Asseverata (CILA) è molto utilizzata anche per la tipica ristrutturazione di un appartamento che spesso ricade in manutenzione straordinaria. Quando invece ricade in manutenzione ordinaria, è possibile iniziare i lavori senza alcuna comunicazione. Per capire la differenza fra la manutenzione straordinaria e ordinaria, possiamo dire che, in generale quando si cambia la distribuzione degli ambienti, con la demolizione e costruzione di tramezzi, si ricade in manutenzione straordinaria. Quando invece si modificano le finiture ed i rivestimenti, si tratta di manutenzione ordinaria.

Ricordiamo comunque che ogni Comune ha una diversa classificazione dei lavori che ricadono in manutenzione ordinaria, quindi soggetti a CIL o addirittura in edilizia libera senza comunicazione, e manutenzione straordinaria, soggetti a CILA. L’utilizzo della CILA permette di iniziare immediatamente i lavori dopo la presentazione della pratica.

CILA editabile

Il modello CILA è soggetto alla decisione siglata in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017. Si tratta di un accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per edilizia e attività commerciali. Nonostante questa decisione però, i moduli da compilare sono soggetti a modifiche nel corso del tempo quindi è consigliabile fare affidamento al sito della Regione in cui è previsto l’intervento o del Comune.

Inoltre, a partire dall’ultimo provvedimento, le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale, entro e non oltre il 30 giugno 2017, i moduli unificati e standardizzati, adottati di comune accordo. Inoltre, i moduli devono essere adattati, dove necessario, dalle Regioni, in relazione alle specifiche normative regionali, entro il 20 giugno 2017.

cila editabile

Per esempio, il decreto della Regione Lombardia, prevedere l’inserimento dei nuovi moduli edilizi unificati e standardizzati sulla piattaforma “Procedimenti“, in formato PDF editabile, e le corrispondenti descrizioni estese dei contenuti informativi sul sito istituzionale della Regione. Ricordiamo che è necessario scaricare l’ultima versione di Adobe Acrobat Reader DC per poter compilare il modulo direttamente dal computer. Si è anche stabilito che tutti i Comuni lombardi, a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto, riportino sul proprio sito il collegamento (URL) alla piattaforma «Procedimenti» e facciano utilizzare ai propri cittadini – per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività edilizia – solo i moduli edilizi unificati e standardizzati qui pubblicati.

CILA: quando serve?

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata CILA) è stata introdotta nel 2010 dalla Legge 73 che modifica l’Art. 6 del Testo Unico dell’edilizia Dpr 380/01. Con questa norma al comma 2 dell’ art. 6 sono definiti gli interventi rientranti nell’attività edilizia libera, che possono essere quindi realizzati senza titolo abilitativo ma con una comunicazione inviata anche in modo telematico all’ufficio tecnico del Comune interessato. Le ultime modifiche sono state appunto apportate nel 2016.

Gli interventi possibili con CILA sono:

  • Manutenzione straordinaria senza interventi strutturali;
  • Lavori di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari;
  • Opere temporanee per un massimo di 90 giorni;
  • Opere di pavimentazione esterna;
  • Intercapedini e locali tombati;
  • Vasche di raccolta delle acque;
  • Pannelli fotovoltaici e solari, per edifici fuori dai centri storici.

CILA: integrazione

Parlando di integrazione, è importante conoscere le regole della CILA e della sua presentazione. Abbiamo già sottolineato l’importanza del tecnico, dato che il professionista abilitato assume il ruolo di asseveratore, cioè di colui che dichiara severi e conformi gli interventi oggetto di comunicazione.

cila

Ciò che deve essere inserito all’interno della pratica riguarda:

  • Prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi.
  • Disciplina urbanistico-edilizia in vigore.
  • Rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. In particolare, delle norme antisismiche, di  sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica. Oltre a questo, norme di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Stiamo parlando di un procedimento amministrativo a tutti gli effetti, secondo cui rispettare la conformità delle opere a tutte le discipline, comprese norme e regolamenti di ogni tipo, è di fondamentale importanza. Sottolineiamo che una comunicazione di questo tipo non prevede errori o modifiche di alcun tipo. Non sono più presenti, infatti, i tipici termini per effettuare richieste di integrazione o di inibizione delle opere, come invece accadeva in precedenza con DIA e SCIA. Le sanzioni amministrative, pecuniarie e, nei casi più gravi, penali entrano in gioco quando la CILA risulta difettosa sul piano formale oppure contrasta con qualche disciplina, norma o regolamento. Affidiamoci a un professionista fidato!

Vedi anche: Ecobonus 2020 e come funziona

CILA: costo

Il costo della CILA subisce variazioni e cambiamenti a seconda della Regione di appartenenza. Indicativamente, il prezzo non supera i 1000€. Per esempio, nella regione Lazio, il costo del professionista (di solito un geometra) per comunicare l’inizio dei lavori è di solito compreso tra 600€ e 900€, compreso l’accatastamento finale. Non si tratta di una indicazione di prezzo del tutto affidabile. Infatti, è importante tenere in considerazione che ogni pratica può avere le sue difficoltà o diverse responsabilità. Molto dipende anche dal tipo di lavori e opere da effettuare nell’intervento. A Roma, indipendentemente da CILA o CILA a sanatoria, il costo per i diritti di segreteria non varia, che per l’appunto rimane di 251,24€ nel Comune di Roma.

cila

D’altra parte, in Lombardia il costo per una pratica CILA per un privato, in un appartamento fino a 50 mq, è all’incirca di 500 € mentre fino a 130 mq il prezzo sale a 750€. Per quanto riguarda l’attività commerciale, il prezzo da prendere in considerazione è a partire da 1200€. Inoltre, a Milano non ci sono costi di segreteria ma il prezzo cambia a seconda del professionista e dell’intervento.

CILA o SCIA?

CILA e SCIA indicano due tipi di comunicazioni differenti. La differenza principale riguarda il tipo di manutenzione che sottopone l’intervento a una o l’altra comunicazione. La SCIA entra in gioco per lavori di manutenzione straordinaria pesante, che quindi agisce su elementi strutturali. Stiamo parlando di muri portanti, travi, pilastri e solai, per esempio, che richiedono una Segnalazione Certificata di Inizio Attività. In questo caso, occorre che il progetto sia redatto da un Ingegnere e depositato al Genio civile, l’ufficio dove vengono depositati i calcoli strutturali. Dalla cerchiatura di una finestra su un muro portante fino al rifacimento del tetto o alla realizzazione di un solaio, la SCIA entra in gioco quando si parla di cambio di destinazione d’uso.

cila

La CILA riguarda invece interventi manutenzione straordinaria leggera. Viene presentata, in seguito alla asseverazione di un tecnico abilitato, per opere di manutenzione straordinaria che non comportino interventi strutturali né cambi di destinazione d’uso. D’altra parte, la CIL (non asseverata e, quindi, senza firma del tecnico) invece viene presentata per specifici interventi indicati nell’art.6 comma 2 del Testo Unico dell’Edilizia. Per esempio, per l’installazione sui tetti di pannelli solari termici e fotovoltaici, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Concludiamo ricordando che è possibile non presentare né CIL né CILA, se gli interventi rientrano nella manutenzione ordinaria o per alcuni interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Arch. Elena Valori

Condividi questo articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.