Dal 2014 ad oggi il tema della formazione continua viene portato avanti con costanza dai diversi ordini, tra cui quello degli architetti. In Italia sono molte le categorie coinvolte che devono obbligatoriamente aggiornarsi così da garantire una preparazione al passo con i tempi, innalzando livelli di competenza e sicurezza.
Ad occuparsi della materia dei crediti formativi per architetti ci pensa il DPR che disciplina l’aggiornamento professionale stabilendo il numero minimo di CFP da raggiungere ogni triennio e le eventuali sanzioni per chi non adempie. Approfondiamo insieme il topic.
Cosa sono i CFP e come si ottengono
Partiamo dalle basi: i CFP sono crediti formativi professionali che rappresentano l’unità di misura della formazione continua. Si acquisiscono partecipando a corsi, seminari, workshop, convegni ed eventi formativi riconosciuti dagli ordini professionali.
Non serve per forza la frequenza fisica, l’e-learning e la formazione digitale sono un’ottima opzione da considerare. Alcune attività di aggiornamento obbligatorie riguardano temi deontologici ed etici, mentre altre possono essere scelte liberamente in base agli interessi specifici e all’ambito di specializzazione del professionista.
Gli ordini divisi su territorio e con competenza regionale hanno un ruolo importantissimo: garantiscono, infatti, che i propri iscritti seguano le direttive. In più sono spesso loro stessi ad organizzare corsi e seminari accreditati e a verificare il rispetto degli obblighi formativi.
Da quando è obbligatoria la formazione continua?
Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo regolamento per la formazione continua approvato nel luglio dell’anno precedente. A dover adempiere sono tutti i professionisti iscritti all’albo, ad esclusione di chi ha compiuto 70 anni accumulandone almeno 20 all’interno del proprio Ordine.
Chi si iscrive all’Ordine per la prima volta dovrà adempiere all’obbligo formativo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo con un numero di CFP proporzionale rispetto ai 60 del triennio.
Quanti crediti formativi deve fare un architetto?
Secondo quanto stabilito, ogni architetto iscritto all’albo deve acquisire almeno 60 crediti formativi professionali; di questi 12 saranno derivanti da attività su temi collegate a deontologia e discipline ordinistiche. La verifica avviene ogni triennio e il nuovo triennio si concluderà in data 31 dicembre 2025. Chi non ha ancora ultimato l’acquisizione ha quindi un anno di tempo per poter procedere.
Cosa succede se un architetto non ha crediti formativi
Come abbiamo spiegato, c’è un obbligo formativo per gli architetti che dovranno acquisire un minimo di 60 CFP entro tre anni. All’interno dell’articolo 9 del codice deontologico viene argomentato che per la mancata ottemperanza di questo aspetto sono previste delle sanzioni. Qualora non si raggiungesse il tetto è prevista una sospensione fino a 40 giorni se mancano più di 37 CFP, di 25 giorni invece qualora la mancata acquisizione oscillasse tra 25 e 36 CFP.
Esistono però casi in cui l’obbligo decade: quando il professionista è in maternità o paternità, sta affrontando un infortunio o una malattia grave, è iscritto ma non esercito o in altri casi con documentazione di impedimento si potrà ottenere un esonero.
Come avrai compreso, la formazione continua obbligatoria per gli architetti è molto importante e va ottemperato l’obbligo di legge per poter continuare ad esercitare la professione senza incorrere in sanzioni o sospensioni.